Art. 78.
(Sorveglianza sanitaria).

      1. Il lavoratore è sottoposto alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 23:

          a) prima di essere addetto alle attività di cui al presente titolo;

 

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          b) periodicamente, con la periodicità stabilita dal medico competente;

          c) allorché subentrino disturbi visivi attribuibili all'attività su videoterminale.

      2. Qualora il medico competente ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
      3. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, al lavoratore i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1 e 2 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.